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Sez. 1, Sentenza n. 4105 del 12/05/1997 (Rv. 504202 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA | Sentenza di primo grado ex 2932 cod. civ., non ancora passata in giudicato - Preclusione alla facoltà di scelta del curatore fra esecuzione e lo scioglimento del contratto - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504202-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA

La circostanza che il giudice di primo grado, in accoglimento della domanda proposta dal promissario acquirente e dal medesimo trascritta abbia pronunciato sentenza traslativa della proprietà ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., non esclude fino al passaggio in giudicato di questa, che il curatore del fallimento conservi la facoltà di scelta tra l'esecuzione del contratto ed il suo scioglimento, posto che l'art. 72 comma quarto della Legge Fallimentare considera come evento preclusivo di detta facoltà il passaggio della cosa in proprietà del compratore, quale effetto traslativo prodotto dal contratto al quale non può essere assimilato l'effetto processuale che la sentenza di trasferimento produce ex art. 2932 cod. civ. fino al suo passaggio in giudicato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 2932, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 72, Legge Falliment. art. 72

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)