Sez. L, Sentenza n. 11869 del 02/11/1992 (Rv. 479278 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento collettivo - In genere | Impugnazione del licenziamento come individuale e domanda delle pronunce conseguenti alla relativa illegittimità - Qualificazione giudiziale del medesimo licenziamento come collettivo - Adozione delle pronunce conseguenziali all'illegittimità per inosservanza delle procedure sindacali o dei criteri di scelta dei licenziandi - Preclusione.
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento collettivo - In genere
Al giudice del merito, che abbia qualificato come collettivo, anziché come individuale (plurimo), il licenziamento impugnato dal lavoratore con la richiesta delle pronuncie conseguenziali all'accertata inefficacia o illegittimità del dedotto licenziamento individuale, è preclusa, in base al principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato (art. 112 cod. proc. civ.), l'adozione di pronunce conseguenziali all'illegittimità del licenziamento collettivo per inosservanza delle procedure sindacali o dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)