Sez. L, Sentenza n. 3133 del 24/03/1998 (Rv. 513958 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONE | Licenziamenti collettivi e per collocamento in mobilità - Violazione dei criteri di scelta e violazioni formali - Domande relative - Diversità per "petitum e causa petendi" - Deduzione della mancata comunicazione per iscritto in giudizio promosso per il primo tipo di violazioni - Domanda nuova - Configurabilità - Conseguenze - Inammissibilità della stessa.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONE
Nel giudizio proposto per ottenere l'annullamento del licenziamento per violazione dei criteri di scelta dei lavoratori dei lavoratori da porre in mobilità non può essere introdotta la domanda diretta a far valere la mancata comunicazione scritta del collocamento in mobilità, che ha una "causa petendi" diversa ed anche un diverso "petitum", tendendo alle declaratoria di inefficacia del recesso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)