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Sez. 1, Sentenza n. 7514 del 27/01/2011 Cc. (dep. 25/02/2011) Rv. 249805 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Benefici penitenziari - Divieto di concessione a soggetto colpevole di evasione - Condotte di evasione in stato di custodia cautelare - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-01-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/249805-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Il divieto di concessione di benefici penitenziari previsto dall'art. 58-quater dell'Ordinamento penitenziario nei confronti dei soggetti, condannati per determinati delitti, e che abbiano posto in essere una condotta punibile ai sensi dell'art. 385 cod. pen. fa riferimento alla sola condotta tenuta nel tempo successivo all'inizio dell'espiazione della pena, senza che possano rilevare le condotte di evasione eventualmente in precedenza tenute durante lo stato di custodia cautelare.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 quater CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 385 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)