Sez. 1, Sentenza n. 30140 del 27/02/2018 Cc. (dep. 04/07/2018) Rv. 273501 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Benefici penitenziari - Divieto di concessione a soggetto colpevole di evasione ex art. 58-quater, comma 1, ord. pen. - Presupposto - Precedente sentenza di condanna passata in giudicato - Misura cautela detentiva in corso di applicazione - Emissione dell'ordine di esecuzione al momento dell'evasione - Necessità - Esclusione.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Ai fini della sussistenza del divieto di concessione dei benefici penitenziari previsto dall'art. 58-quater, comma 1, ord. pen., è necessario soltanto che il soggetto riconosciuto colpevole del delitto di evasione con sentenza definitiva sia stato in precedenza "condannato" per determinati delitti; conseguentemente, una volta intervenuto il passaggio in giudicato della sentenza di condanna per un delitto per il quale era in corso di applicazione, nei confronti del medesimo, una misura cautelare detentiva, non è necessario che, alla data della successiva evasione, fosse già stato emanato l'ordine di esecuzione della pena, attesa la natura meramente amministrativa di questo.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 quater CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 385 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)