Sez. U, Sentenza n. 7557 del 26/07/1990 (Rv. 468385 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE - INAIL - TRATTAMENTI PREVIDENZIALI EROGATI A FAVORE DEI PROPRI DIPENDENTI CESSATI DAL SERVIZIO - CONTROVERSIE - RAPPRESENTANZA PROCESSUALE DEI DIRETTORI DI SEDI PERIFERICHE - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE - INAIL - TRATTAMENTI PREVIDENZIALI EROGATI A FAVORE DEI PROPRI DIPENDENTI CESSATI DAL SERVIZIO - CONTROVERSIE - RAPPRESENTANZA PROCESSUALE DEI DIRETTORI DI SEDI PERIFERICHE - ESCLUSIONE.*
L'attività dell'Inail, in relazione alla quale la legale rappresentanza dell'istituto è dal Presidente delegabile, ai sensi del quinto comma dell'art. 2 del R.d. 6 luglio 1933 n. 1033 (nel testo fissato dal d.l.C.P.S. 13 maggio 1947 n. 438), ai direttori delle sedi periferiche, è circoscritta, oltre che all'ambito territoriale, ai rapporti compresi nelle funzioni istituzionali dell'ente, le quali attengono all'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, secondo le previsioni legislative in materia. Pertanto, con riguardo a trattamenti previdenziali (nella specie, rendita vitalizia) erogati dall'Inail, a favore di propri dipendenti cessati dal servizio, in sostituzione o ad integrazione dell'Assicurazione obbligatoria, senza alcun riferimento, quindi, ad una situazione d'infortunio o malattia professionale, l'istituto, operando nella veste di gestore dello speciale fondo di previdenza a favore dei dipendenti, non può essere rappresentato, in virtù della delega di cui alla norma suddetta, dai direttori delle sedi circoscrizionali, i quali non sono perciò legittimati neppure a proporre impugnazione per l'istituto medesimo, senza che (con riguardo a trattamento integralmente sostitutivo dell'Assicurazione obbligatoria) possa in contrario trarsi argomento dall'art. 442, primo comma, cod. proc. civ., giacché tale norma incide sulla Determinazione della Competenza territoriale, e, di riflesso, sull'estensione degli effetti della delega predetta in tema di rapporti processuali rientranti nelle funzioni istituzionali dell'Inail, ma non sulla disciplina generale della rappresentanza legale del medesimo. (V 6769/88, mass n 461029).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Regio Decr. 06/07/1933 num. 1033 art. 2, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 13/05/1947 num. 438
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)