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Sez. 1, Sentenza n. 5725 del 23/12/1977 (Rv. 389243 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - PERDITA E DETERIORAMENTO DELLA COSA LOCATA - IN GENERE - EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA - CONDUZIONE IN LOCAZIONE DA PARTE DEL COMUNE - PERDITE E DANNI NEL CORSO DELLA LOCAZIONE - RESPONSABILITA DEL COMUNE - SUSSISTENZA - LIMITI - DANNI CAGIONATI DA ORGANI STATALI PREPOSTI ALLA GESTIONE DELLA SCUOLA - RESPONSABILITA DEL COMUNE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1977-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389243-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - PERDITA E DETERIORAMENTO DELLA COSA LOCATA - IN GENERE - EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA - CONDUZIONE IN LOCAZIONE DA PARTE DEL COMUNE - PERDITE E DANNI NEL CORSO DELLA LOCAZIONE - RESPONSABILITA DEL COMUNE - SUSSISTENZA - LIMITI - DANNI CAGIONATI DA ORGANI STATALI PREPOSTI ALLA GESTIONE DELLA SCUOLA - RESPONSABILITA DEL COMUNE - SUSSISTENZA.*

Il comune, che conduca in locazione un edificio adibito ad uso scolastico, risponde, nei confronti del locatore, delle perdite e dei deterioramenti che avvengano nel corso della locazione, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile, ai sensi dell'art 1588 primo comma cod civ, nonche dei danni cagionati da persone ammesse all'uso od al godimento della cosa medesima, ai sensi del secondo comma della citata norma. Tale ultima responsabilita sussiste anche con riguardo ai danni cagionati da fatto degli organi statali preposti alla conduzione della scuola (nella specie, rifiuto del direttore di consentire riparazioni straordinarie da parte del locatore), rimanendo irrilevanti, all'indicato fine, i rapporti interni fra comune e stato sulla concreta utilizzazione del bene locato.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1588

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)