Sez. 3, Sentenza n. 3999 del 05/04/1995 (Rv. 491643 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - PERDITA E DETERIORAMENTO DELLA COSA LOCATA - IN GENERE | Verificatisi nel tempo di godimento della cosa da parte di un terzo - Responsabilità del conduttore - Configurabilità - Limiti - Fattispecie.
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - PERDITA E DETERIORAMENTO DELLA COSA LOCATA - IN GENERE
In tema di responsabilità del conduttore per perdita e deterioramento della cosa locata verificatisi nel tempo in cui ha ammesso il terzo al godimento della cosa, l'art. 1588 cod. civ. va interpretato nel senso il conduttore non è più responsabile quando detti eventi si configurano rispetto al terzo - tenuto ad osservare nel suo godimento lo stesso grado di diligenza del conduttore - come non dipendenti da causa a lui imputabile. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva ritenuto che l'evento - consistente nel crollo di un fabbricato per effetto di un incendio provocato dal figlio di un dipendente del conduttore - non fosse imputabile al terzo ammesso al godimento del bene in base alla considerazione che il conduttore non avrebbe potuto prevedere, e perciò neppure prevenire, il comportamento del terzo.)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1588
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)