Sez. 3, Sentenza n. 21848 del 24/09/2013 (Rv. 628157 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RINUNCIA | Rinuncia a singoli capi della domanda - Espressione della facoltà di modificare la domanda - Configurabilità - Necessità di osservare le forme rigorose previste per la rinuncia agli atti - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RINUNCIA
La rinuncia a singoli capi della domanda è espressione della facoltà della parte di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate, sicché, distinguendosi dalla rinunzia agli atti del giudizio, non richiede, come invece quest'ultima, l'osservanza di forme rigorose.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)