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Sez. 3, Sentenza n. 3734 del 10/04/1998 (Rv. 514440 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - POTERI | Riduzione dell'originaria domanda - Inclusione - Rinuncia subordinata alla compensazione delle spese - Rilevanza ai fini della liquidazione delle spese - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514440-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - POTERI

La rinuncia a singoli capi della domanda rientra nella fattispecie di cui all'art. 184 cod. proc. civ. (modifica della domanda), non in quella di cui all'art. 306 stesso codice (rinuncia agli atti del giudizio) e non richiede pertanto l'osservanza di forme rigorose. Nè rileva l'eventuale richiesta del rinunciante di subordinare la rinuncia alla compensazione delle spese giudiziarie che devono invece essere liquidate dal giudice secondo il criterio della soccombenza virtuale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)