Sez. 3, Sentenza n. 2069 del 16/07/1973 (Rv. 365227 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA PROCESSUALE - IN GENERE - PERDITA DELLA CAPACITA PER INFERMITA PSICHICA - SENTENZA DICHIARATIVA DI INTERDIZIONE - NECESSITA - LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA PROCESSUALE - IN GENERE - PERDITA DELLA CAPACITA PER INFERMITA PSICHICA - SENTENZA DICHIARATIVA DI INTERDIZIONE - NECESSITA - LIMITI.*
La perdita della capacita processuale dell'infermo di mente ricoverato in ospedale psichiatrico non deriva direttamente dal suo stato di incapacita naturale, sibbene dall'affermazione giudiziale di tale stato, onde, prima di siffatto accertamento, egli non puo essere considerato privo della capacita, se non quando gli sia stato nominato un rappresentante provvisorio, salvo il disposto dell'art 716 cod proc civ per il processo di interdizione. (Conf 2039/64).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 420
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)