Sez. 3, Sentenza n. 5307 del 07/12/1977 (Rv. 388969 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA PROCESSUALE - IN GENERE - INFERMO DI MENTE RICOVERATO IN MANICOMIO - PERDITA DELLA CAPACITA PROCESSUALE - MOMENTO DETERMINANTE - FATTISPECIE (MANCATA NOMINA DI TUTORE PROVVISORIO A INFERMO DIMESSO DAL MANICOMIO).*
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA PROCESSUALE - IN GENERE - INFERMO DI MENTE RICOVERATO IN MANICOMIO - PERDITA DELLA CAPACITA PROCESSUALE - MOMENTO DETERMINANTE - FATTISPECIE (MANCATA NOMINA DI TUTORE PROVVISORIO A INFERMO DIMESSO DAL MANICOMIO).*
La perdita della capacita processuale dell'infermo di mente ricoverato in manicomio non deriva direttamente dal suo stato di incapacita naturale, sibbene dall'affermazione giudiziale di tale stato, per modo che egli puo essere considerato privo di capacita processuale solo se gli sia stato nominato un tutore provvisorio. (nella specie l'attore era stato dimesso dal manicomio con un decreto del tribunale, che si era limitato a disporre il suo affidamento alla cura e alla custodia domestica della sorella, senza provvedere peraltro alla nomina di alcun tutore provvisorio. Conseguentemente, la suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per Cassazione proposta dalla sorella dell'attore nella asserita qualita di tutrice provvisoria dell'attore). (Conf 2069/73, mass n 365227).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 420, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)