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Sez. 2, Sentenza n. 925 del 10/02/1979 (Rv. 397088 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - STIMA - FORMAZIONE DELLE PORZIONI - DIRITTO DEI CONDIVIDENTI SULLA MASSA COMUNE - FRUTTI - ATTRIBUZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1979-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397088-01

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - STIMA - FORMAZIONE DELLE PORZIONI - DIRITTO DEI CONDIVIDENTI SULLA MASSA COMUNE - FRUTTI - ATTRIBUZIONE - CRITERI.*

In tema di divisione ereditaria i condividenti hanno pari diritto sulla massa comune in proporzione delle rispettive quote, le quali si concretano solo per effetto della divisione: pertanto, sin quando dura lo stato di indivisione, questo attrae nella sua orbita le singole componenti della massa comune ed i rispettivi frutti, facendoli entrare indiscriminatamente nel coacervo, con la conseguenza che i frutti vengono attribuiti in proporzione delle singole quote e non gia quali accessori dei rispettivi beni assegnati a ciascun coerede.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 727

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)