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Sez. 2, Sentenza n. 2320 del 05/03/1987 (Rv. 451519 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - EFFETTI - DIRITTO DELL'EREDE SULLA PROPRIA QUOTA - ATTRIBUZIONE DEI FRUTTI PRODOTTI DURANTE LA COMUNIONE EREDITARIA - CRITERI - FRUTTI NON SEPARATI - TITOLARIETÀ DEL CONDIVIDENTE ASSEGNATARIO - FRUTTI SEPARATI ED ALTRI INCREMENTI OGGETTIVI DEI BENI EREDITARI VERIFICATISI MANENTE COMUNIONE - ACQUISIZIONE ALLA MASSA.*
Stato
decisa il 1987-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451519-01

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - EFFETTI - DIRITTO DELL'EREDE SULLA PROPRIA QUOTA - ATTRIBUZIONE DEI FRUTTI PRODOTTI DURANTE LA COMUNIONE EREDITARIA - CRITERI - FRUTTI NON SEPARATI - TITOLARIETÀ DEL CONDIVIDENTE ASSEGNATARIO - FRUTTI SEPARATI ED ALTRI INCREMENTI OGGETTIVI DEI BENI EREDITARI VERIFICATISI MANENTE COMUNIONE - ACQUISIZIONE ALLA MASSA.*

Il principio della dichiaratività della divisione, di cui all'art. 757 cod. civ., opera inderogabilmente con riguardo unicamente alla retroattività dell'effetto distributivo, per cui ciascun condividente è reputato titolare sin dal momento della successione dei (soli) beni concretamente assegnatigli od attribuitigli e dei relativi frutti non separati. Viceversa - per quanto attiene ai frutti separati ed agli altri incrementi oggettivi dei beni ereditari verificatisi anteriormente manente comunione (come i crediti derivanti da diminuzione di valore della cosa dovuta a fatto lecito, o ad un atto lecito quale la espropriazione ovvero ad un negozio posto in essere dai coeredi, quale quello costitutivo di diritti reali limitati) - il suddetto principio non ha ragione di operare e tali incrementi si presumono, salvo patto contrario, acquisiti alla massa e così automaticamente alla titolarità pro quota di ciascun coerede. (V 925/79, mass n 397088; (V 4131/76, mass n 382793; (V 2116/59).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 757

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)