Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 35784 del 22/11/2021 (Rv. 663146 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Vendita internazionale, a distanza, di cose mobili da trasportare - Controversia avente ad oggetto il pagamento dei beni alienati - Giurisdizione – Rapporti tra l’art. 5 del Reg. (CE) n. 44 del 2001 e gli artt. 31 e 57 della Convenzione di Vienna dell’11 aprile 1980.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
Per "obbligazione dedotta in giudizio", ai fini dell'individuazione della giurisdizione ai sensi dell'art. 5, del Reg. (CE) n. 44 del 2001, si intende non già quella fatta valere dall'attore, ma sempre e solo quella caratterizzante il contratto e coincidente, nel caso di vendita internazionale a distanza di beni mobili da trasportare, per effetto di quanto disposto dall'art. 5, lett. b, del cit. Reg., con quella avente ad oggetto la consegna del bene, da valutare con riferimento al luogo di recapito finale della merce, ove questa, cioè, entra nella disponibilità materiale e non solo giuridica dell'acquirente. Ne consegue che, sussistendo la giurisdizione del giudice dello Stato in cui avviene la consegna rispetto a tutte le controversie reciprocamente nascenti dal contratto, essa include anche quella relativa al pagamento dei beni alienati, prevalendo la disciplina del cit. Reg. sulle disposizioni della Convenzione di Vienna dell'11 aprile 1980, i cui artt. 31 e 57 (relativi, rispettivamente, al luogo in cui il vettore eventualmente incaricato abbia preso in consegna la merce ed all'individuazione del luogo di pagamento del prezzo) vanno interpretati nel senso che contengono una "regula iuris" idonea a disciplinare i rapporti tra le parti, ma non la giurisdizione.
Cod. Civ. art. 1510 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 5 lett. 1 B
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)