diritto.io

Sez. U - , Ordinanza n. 11346 del 02/05/2023 (Rv. 667729 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Vendita internazionale, a distanza, di cose mobili - Controversia avente ad oggetto il pagamento dei beni alienati - Giurisdizione - Criterio del luogo della consegna ex art. 7 del Reg. UE n. 1215 del 2012 - Rilevanza - Diversa determinazione contrattuale mediante clausola "ex work" - Prevalenza - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2023-05-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667729-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

In tema di vendita internazionale a distanza di beni mobili, la controversia avente ad oggetto il pagamento della merce va devoluta, ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del Reg. UE n. 1215 del 2012 (applicabile "ratione temporis"), alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria del luogo della consegna materiale dei beni, a tal fine dovendosi considerare la clausola Incoterms "Ex Works" (EXW), se richiamata nel contratto, come idonea a disciplinare non solo il trasferimento del rischio, ma anche il luogo di consegna della merce e, conseguentemente, la giurisdizione, salvo che dal contratto medesimo risultino diversi ed ulteriori elementi che inducano a ritenere che le parti abbiano voluto un diverso luogo della consegna. (Nella specie, la S.C. ha affermato che la clausola "Ex Works" - riportata sia sulle fatture emesse dalla ricorrente, sia negli ordini provenienti dall'acquirente - era stata specificamente pattuita ed era destinata a regolare i rapporti tra i contraenti con efficacia vincolante, anche ai fini della determinazione del luogo di consegna).

Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 4, Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 7, Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)