Sez. U, Sentenza n. 4426 del 29/06/1983 (Rv. 429327 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - AMMISSIBILITÀ.*
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - AMMISSIBILITÀ.*
Anche in Sede di legittimità, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, quando risulti che la controversia sia stata definita dalle parti in via transattiva, sicché difetti ogni loro interesse a conseguire una decisione sul ricorso. (V 1889/80, mass n 405501; (V 1164/75, mass n 374602).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)