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Sez. 5 - , Sentenza n. 50969 del 07/11/2019 Cc. (dep. 17/12/2019) Rv. 278046 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Bancarotta fraudolenta – Applicazione di misura cautelare – Tempo trascorso dalla commissione del reato – Criteri di determinazione.
Stato
decisa il 2019-11-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278046-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI

In tema di misure cautelari personali, ai fini della valutazione delle esigenze cautelari in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta, il tempo trascorso dalla commissione del fatto deve essere determinato avendo riguardo all'epoca in cui le condotte illecite sono state poste in essere e non al momento in cui è intervenuta la dichiarazione di giudiziale di insolvenza, la quale, anche se determina il momento consumativo del reato, non costituisce riferimento utile per vagliare il comportamento dell'indagato, ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen., collocandosi fuori della sua sfera volitiva.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)