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Sez. 5, Sentenza n. 11633 del 08/02/2012 Cc. (dep. 26/03/2012) Rv. 252308 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Bancarotta fraudolenta - Tempo trascorso dalla commissione del reato - Rilevanza - Determinazione - Modalità.
Stato
decisa il 2012-02-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252308-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI

In tema di misure cautelari personali, in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta il tempo trascorso dalla commissione del fatto, cui il giudice deve far riferimento ai fini della eventuale esclusione della sussistenza delle esigenze cautelari, va determinato con riguardo all'epoca in cui sono state poste in essere le condotte illecite e non al momento in cui è intervenuta la dichiarazione giudiziale di insolvenza, la quale, ancorchè determini il momento consumativo del reato, non costituisce riferimento utile per vagliare il comportamento dell'indagato, sfuggendo alla sua sfera volitiva.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)