Sez. 2, Sentenza n. 3251 del 10/02/2009 (Rv. 606596 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - COLLEGIO SINDACALE - DOVERI - IN GENERE | Società quotate - Attività di vigilanza sulla gestione ai sensi dell'art. 149, comma 3, d.lgs. n. 58 del 1998 - Riscontro di irregolarità - Obbligo di comunicazione alla Consob - Sussistenza - Condizioni - Valutazione discrezionale - Esclusione - Omissione - Presunzione di colpevolezza - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - COLLEGIO SINDACALE - DOVERI - IN GENERE
In tema di controllo sulla legittimità della gestione delle società quotate in borsa, ai sensi dell'art. 149, comma 3, del d.lgs. n. 58 del 1998, il collegio sindacale deve comunicare senza indugio alla Consob le irregolarità riscontrate nell'attività di vigilanza cui è tenuto, senza che tale adempimento sia subordinato ad una valutazione discrezionale; l'omissione di tale comunicazione è punibile, ai sensi dell'art. 193, comma 3, del d.lgs. citato, ove i sindaci non provino che la predetta inosservanza è dipesa dall'impossibilità di riscontro dell'irregolarità dovuta a caso fortuito o forza maggiore, applicandosi l'art. 3 della legge n. 689 del 1981, che pone una presunzione relativa di colpevolezza della condotta. (Principio affermato, "ratione temporis", in relazione ad una sanzione irrogata prima che l'art. 149 venisse modificato dall'art. 2 della legge n. 262 del 2005).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 149, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 150, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 193, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)