Sez. 1, Sentenza n. 16608 del 05/11/2003 (Rv. 567900 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - ELEMENTO SOGGETTIVO | Attività di intermediazione mobiliare - Struttura organizzativa - Mancato adeguamento alle norme che disciplinano l'attività - Collegio sindacale - Responsabilità - Sussistenza - Colpa - Presunzione 'iuris tantum' - Sussistenza.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - ELEMENTO SOGGETTIVO
In tema di responsabilità per illecito amministrativo, in virtù dell'art. 3, legge n. 689 del 1981, a carico dei componenti del collegio sindacale di una banca di credito cooperativo sussiste la presunzione di colpa 'iuris tantum' per le irregolarità riferibili a carenze organizzative di carattere generale (nella specie, consistenti nel mancato adeguamento della struttura organizzativa ed informatica della banca alla attività di intermediazione mobiliare), che determinano l'inosservanza delle norme che disciplinano lo svolgimento della attività, in quanto il collegio sindacale è tenuto a vigilare sull'osservanza della legge nell'amministrazione della società.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 8, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 149, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 195
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)