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Sez. L, Sentenza n. 10155 del 26/05/2004 (Rv. 573179 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA | Fondo integrativo a favore del personale dipendente delle aziende private del gas - Natura di azienda pubblica di un'azienda - Determinazione - Criteri - Partecipazione pubblica - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573179-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA

In materia di iscrizione al Fondo integrativo a favore del personale dipendente delle aziende private del gas, la natura pubblica di un'azienda il cui schema societario sia quello proprio di una persona giuridica privata (nella specie, società per azioni) si può desumere dal carattere strumentale di essa rispetto al perseguimento di finalità pubblicistiche o dall'esistenza di una specifica disciplina derogatoria, restando irrilevante la partecipazione maggioritaria del capitale pubblico nell'ente e la eventuale erogazione di contributi pubblici. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che aveva riconosciuto il diritto dei dipendenti all'iscrizione al Fondo previsto esclusivamente per i dipendenti delle aziende private del gas, rilevando che la società datrice di lavoro, per sottrarsi all'inquadramento risultante dalla forma societaria adottata, non aveva neanche esposto la propria soggezione ad una disciplina differenziata, valorizzando soltanto la presenza di un azionista pubblico).

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1084 art. 1, Legge 03/03/1987 num. 61 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)