Sez. U, Sentenza n. 107 del 02/03/1999 (Rv. 523725 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Società di gestione dei centri agroalimentari di interesse regionale o provinciale - Natura pubblica - Esclusione - Conseguenze - Controversia relativa all'aggiudicazione di gare d'appalto indette da tali società per la costruzione di nuovi centri agroalimentari - Giurisdizione del giudice ordinario - Devoluzione.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Le società costituite per la costruzione e la gestione dei centri agroalimentari di interesse regionale o provinciale a norma dell'art. 11 comma sedicesimo legge n.41 del 1986 sono persone giuridiche di diritto privato, pur in presenza della partecipazione maggioritaria di capitale pubblico, ovvero della erogazione di contributi pubblici, con la conseguenza che sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie promosse nei confronti di tali società relativamente a gare di appalto indette per la costruzione o la gestione dei centri agroalimentari di interesse regionale o provinciale. (Fattispecie relativa al centro agroalimentare di Napoli SpA).
Riferimenti normativi: Legge 18/02/1986 num. 41 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)