Sez. 2, Sentenza n. 812 del 28/01/1983 (Rv. 425560 - 01)
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - LEGATO - PRESTAZIONE IN GENERE - OBBLIGHI DEL LEGATARIO - DISPOSIZIONE TESTAMENTARIA CONCERNENTE L'OBBLIGO PER L'ONERATO DI DESTINARE L'INTERA SOMMA LEGATA ALLA EREZIONE DI UNA FONDAZIONE AVENTE GLI SCOPI INDICATI DAL TESTAMENTO - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - LEGATARIO - SOLO AVENTE CAUSA DAL DE CUIUS - FONDAZIONE DA COSTITUIRE - SEMPLICE DESTINATARIA DI UNA LIBERALITÀ INDIRETTA.*
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - LEGATO - PRESTAZIONE IN GENERE - OBBLIGHI DEL LEGATARIO - DISPOSIZIONE TESTAMENTARIA CONCERNENTE L'OBBLIGO PER L'ONERATO DI DESTINARE L'INTERA SOMMA LEGATA ALLA EREZIONE DI UNA FONDAZIONE AVENTE GLI SCOPI INDICATI DAL TESTAMENTO - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - LEGATARIO - SOLO AVENTE CAUSA DAL DE CUIUS - FONDAZIONE DA COSTITUIRE - SEMPLICE DESTINATARIA DI UNA LIBERALITÀ INDIRETTA.*
La natura di legato di una disposizione testamentaria non è esclusa per il fatto che esso sia gravato di un Onere che assorba per intero il valore dei beni legati, poiché l'unico limite previsto dalla legge è riferito alla responsabilità del legatario, il quale è tenuto ad eseguirlo solo nei limiti del valore della cosa legata (art. 671 cod. civ.). pertanto, anche se la disposizione testamentaria imponga all'onerato l'Obbligo di destinare l'intera somma legata alla erezione di una Fondazione avente gli scopi indicati dal testamento, essa comporta sempre un'autonoma e diretta attribuzione patrimoniale a favore del legatario, il quale, perciò, è il solo avente causa del de cuius, mentre la Fondazione da costituire, pur essendole attribuita l'intera somma legata, è semplicemente destinataria di una liberalità indiretta, che consegue attraverso un'obbligazione imposta all'onerato ed è, quindi, avente causa di quest'ultimo e non del testatore. (V 168/75, mass n 373346).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 671
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)