Sez. 2, Sentenza n. 16846 del 30/07/2007 (Rv. 600441 - 01)
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - LEGATO - IN GENERE (NOZIONE, DISTINZIONI) | Legato gravato di un onere o "modus" che assorbe l'intero valore della disposizione - Ammissibilità - Distinzione rispetto all'onere che costituisca motivo unico e determinante - Criteri.
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - LEGATO - IN GENERE (NOZIONE, DISTINZIONI)
In materia di successione testamentaria l'art. 671 cod. civ. prescrive l'obbligo per il legatario di adempiere al legato e ad ogni altro onere a lui imposto entro i limiti di valore della cosa legata; ne deriva che, qualora il "modus" a carico del legatario assorba per intero il valore del legato, ciò non comporta l'invalidità della disposizione, né da tale circostanza è lecito concludere che un simile onere costituisca l'unico e determinante motivo del legato stesso, ai fini di rendere applicabile la disciplina della nullità di cui all'art. 647, terzo comma, cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 624, Cod. Civ. art. 626, Cod. Civ. art. 647, Cod. Civ. art. 648, Cod. Civ. art. 671
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)