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Sez. 5 - , Sentenza n. 28052 del 24/05/2019 Ud. (dep. 26/06/2019) Rv. 276133 - 02

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - SOPPRESSIONE, DISTRUZIONE E OCCULTAMENTO DI ATTI VERI | Contestazione della condotta di soppressione di un documento – Condanna per distruzione – Violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza - Esclusione – Ragioni.
Stato
decisa il 2019-05-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276133-02

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - SOPPRESSIONE, DISTRUZIONE E OCCULTAMENTO DI ATTI VERI

In tema di falso per soppressione, non si configura alcuna violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso in cui la contestazione sia riferita ad una condotta di soppressione del documento ed in sentenza il giudice ritenga la responsabilità dell'imputato per aver distrutto il documento stesso, atteso che i termini "distrugge", "sopprime", "occulta" designano, nella formula dell'art. 490 cod. pen., forme diverse di un'azione di sottrazione, che si consuma nel momento in cui il documento è tolto dalla disponibilità della pubblica amministrazione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 490, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 516 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 518 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 522

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)