Sez. 5, Sentenza n. 3404 del 11/02/2000 Ud. (dep. 16/03/2000) Rv. 215588 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - SOPPRESSIONE, DISTRUZIONE E OCCULTAMENTO DI ATTI VERI | Consumazione - Tramite occultamento - Carattere istantaneo - Ragioni.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - SOPPRESSIONE, DISTRUZIONE E OCCULTAMENTO DI ATTI VERI
In tema di falso per soppressione, dalla formulazione della norma di cui all'art. 490 cod. pen. si ricava che il legislatore con i termini alternativi "distrugge", "sopprime", "occulta" ha voluto indicare diverse modalità di un'azione di sottrazione, la quale per sua natura si consuma nel momento nel quale viene posta in essere, togliendo il documento dalla disponibilità della pubblica amministrazione: in tale senso l'espressione "occulta" va intesa nel significato di prendere e collocare l'atto in luogo ignoto all'avente diritto e non invece in quello di mantenere nascosto lo stesso. Ne consegue il carattere istantaneo del reato anche qualora venga realizzato tramite occultamento.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 490
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)