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Sez. 1, Sentenza n. 336 del 07/10/1977 Ud. (dep. 07/01/1978) Rv. 137591 - 01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - INTERCETTAZIONI - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-10-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/137591-01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - INTERCETTAZIONI - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - ESCLUSIONE.*

Le intercettazioni telefoniche compiute dalla polizia giudiziaria, anche se per eseguirle occorre l'autorizzazione dell'autorita giudiziaria, sono Atti di polizia giudiziaria - e cio sia in base all'ultimo comma dell'art 226 cod proc pen, nel testo precedente alle modifiche apportate dalla legge 8 aprile 1974, n 98, sia in base all'art 226 bis, introdotto da tale legge - onde non debbono essere precedute dalla comunicazione giudiziaria.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 226 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 226 bis CORTE COST., Legge 08/04/1974 num. 98 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)