Sez. 1, Sentenza n. 336 del 07/10/1977 Ud. (dep. 07/01/1978) Rv. 137591 - 01
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - INTERCETTAZIONI - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - ESCLUSIONE.*
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - INTERCETTAZIONI - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - ESCLUSIONE.*
Le intercettazioni telefoniche compiute dalla polizia giudiziaria, anche se per eseguirle occorre l'autorizzazione dell'autorita giudiziaria, sono Atti di polizia giudiziaria - e cio sia in base all'ultimo comma dell'art 226 cod proc pen, nel testo precedente alle modifiche apportate dalla legge 8 aprile 1974, n 98, sia in base all'art 226 bis, introdotto da tale legge - onde non debbono essere precedute dalla comunicazione giudiziaria.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 226 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 226 bis CORTE COST., Legge 08/04/1974 num. 98 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)