Sez. 1, Sentenza n. 3327 del 10/12/1979 Cc. (dep. 13/03/1980) Rv. 144656 - 01
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - INTERCETTAZIONI TELEFONICHE - AUTORIZZAZIONE - FINALITA - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - ESCLUSIONE - ECCEZIONI.*
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - INTERCETTAZIONI TELEFONICHE - AUTORIZZAZIONE - FINALITA - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - ESCLUSIONE - ECCEZIONI.*
L'intercettazione delle comunicazioni viene disposta in eccezione al principio di liberta di comunicazione e di inviolabilita della sfera del privato sancito in via generale dall'art 15 della Costituzione, sicche l'intervento preventivo dell'autorita giudiziaria si pone a garanzia del rispetto da parte dell'esecutivo dei limiti entro i quali e ammessa l'eccezione. Spetta quindi all'interprete stabilire volta a volta, a seconda dei casi, se l'intervento e stato richiesto soltanto ai fini del rispetto delle garanzie sopraccennate, ovvero se l'intercettazione rappresenti atto di Esercizio dell'Azione penale che, in quanto tale, deve quoad validitatem essere necessariamente preceduto dalla comunicazione giudiziaria. (Conf mass n 137591).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 15, Cod. Proc. Pen. art. 226 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 340, Cod. Proc. Pen. art. 390 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)