diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2501 del 13/09/1963 (Rv. 263848 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER OMESSA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN PRIMO GRADO - APPLICABILITA AL CASO DI SENTENZA DI PRIMO GRADO DI INAMMISSIBILITA PER DIFETTO DI CONTRADDITTORIO - COSTITUZIONE IN APPELLO DI TUTTI I NECESSARI CONTRADDITTORI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1963-09-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/263848-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER OMESSA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN PRIMO GRADO - APPLICABILITA AL CASO DI SENTENZA DI PRIMO GRADO DI INAMMISSIBILITA PER DIFETTO DI CONTRADDITTORIO - COSTITUZIONE IN APPELLO DI TUTTI I NECESSARI CONTRADDITTORI - IRRILEVANZA.*

La disposizione dell'art 354, primo comma, cod proc civ, per cui il giudice d'appello, ove riconosca che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio, deve rimettere la causa al primo giudice, trova applicazione anche nel caso in cui il giudice di primo grado, proprio in considerazione della non integrita del contraddittorio, abbia emesso sentenza assolutoria dall'osservanza del giudizio. Ne rileva che, di fatto, il contraddittorio sia integro in appello, a seguito di intervento spontaneo dei litisconsorti non chiamati in primo grado.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)