diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3130 del 22/02/1984 Ud. (dep. 05/04/1984) Rv. 163542 - 01

STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTI - APPLICABILITÀ DELLA SANZIONE DI CUI ALL'ART. 71 LEGGE 22 DICEMBRE 1975 N. 685 - ENTITÀ DELLA COLTIVAZIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1984-02-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/163542-01

STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTI - APPLICABILITÀ DELLA SANZIONE DI CUI ALL'ART. 71 LEGGE 22 DICEMBRE 1975 N. 685 - ENTITÀ DELLA COLTIVAZIONE - IRRILEVANZA.*

In caso di coltivazione di piante di "cannabis indica" l'entità della coltivazione e le modalità di attuazione della stessa possono avere riflessi unicamente sulla Determinazione della pena, ma giammai sulla qualificazione giuridica del reato, essendo sempre applicabile per il disposto dell'art. 28 legge 685/75, che equipara la coltivazione illegittima alla fabbricazione delle sostanze stupefacenti la sanzione di cui all'art. 71 legge 685/75 e non quella di cui all'art. 72 stessa legge in quanto la condotta presa in esame da quest'ultimo articolo non può mai realizzarsi nelle attività di produzione, fabbricazione ed estrazione che, per il modo di esplicitarsi, sono considerate dal legislatore le più gravi.*

Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 26 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 28 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 71 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 72 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)