Sez. 2, Sentenza n. 1375 del 05/06/1964 (Rv. 301949 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITA - SENTENZE NON DEFINITIVE - RISERVA - FACOLTATIVA DI GRAVAME - EFFETTI - IMPUGNAZIONE DELLA SUCCESSIVA SENTENZA AD OPERA DELL'ALTRA PARTE - ONERE DI IMPUGNAZIONE INCIDENTALE AD OPERA DELLA PARTE CHE HA FATTO RISERVA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITA - SENTENZE NON DEFINITIVE - RISERVA - FACOLTATIVA DI GRAVAME - EFFETTI - IMPUGNAZIONE DELLA SUCCESSIVA SENTENZA AD OPERA DELL'ALTRA PARTE - ONERE DI IMPUGNAZIONE INCIDENTALE AD OPERA DELLA PARTE CHE HA FATTO RISERVA.*
La formulazione della riserva, diretta al differimento dell'appello, ha per effetto di sostituire all'osservanza del termine acceleratorio o di decadenza, di cui agli artt.325 e 327 cod.proc.civ., l'Onere di proporre l'appello unitamente a quello contro la sentenza che definisce il giudizio, o a quello che venga proposto, dalla stessa o da altra parte, contro altra sentenza successiva che non definisca il giudizio. Tale Onere deve essere adempiuto non soltanto nell'ipotesi in cui l'impugnazione contro la seconda sentenza sia proposta dalla stessa parte che intende impugnare la prima sentenza, ma anche nel caso in cui la impugnazione, sempre contro la seconda sentenza, sia proposta dall'altra partè pertanto, chi e rimasto soccombente nella prima sentenza non definitiva, puo proporre la sua impugnazione nella Forma del gravame incidentale, quando avverso la sentenza successiva l'altra parte abbia proposto l'impugnazione in via principale. (V 1762/62; 2362/61; 1107/60; 106/56).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 340
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)