Sez. 2, Sentenza n. 2426 del 25/09/1964 (Rv. 303646 - 01)
POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE (IN GENERE) - COMPETENZA PER MATERIA DEL PRETORE - DOMANDE POSSESSORIE DURANTE IL GIUDIZIO PETITORIO - ESTENSIONE - NOZIONE DI GIUDIZIO PETITORIO - CONTROVERSIE RELATIVE AD UN DIRITTO PERSONALE - ESCLUSIONE.*
POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE (IN GENERE) - COMPETENZA PER MATERIA DEL PRETORE - DOMANDE POSSESSORIE DURANTE IL GIUDIZIO PETITORIO - ESTENSIONE - NOZIONE DI GIUDIZIO PETITORIO - CONTROVERSIE RELATIVE AD UN DIRITTO PERSONALE - ESCLUSIONE.*
Ai fini dell'art. 704 cod proc civ - il quale dispone che ogni domanda relativa al possesso per fatti che avvengono durante la pendenza del giudizio petitorio, deve essere proposta davanti al giudice di quest'ultimo - per giudizio petitorio deve intendersi esclusivamente quello in cui si controverte del diritto di proprieta o di altro diritto reale sulla cosa rispetto alla quale sia stata sollevata la tutela possessoria e non anche quello relativo a controversie che, pur involgendo questioni sulla restituzione di cose da altri possedute, siano peraltro fondate su un diritto di natura personale. (Conf 1487/63; 122/63).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 704
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)