Sez. 2, Sentenza n. 1370 del 16/04/1976 (Rv. 380075 - 01)
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - GIUDIZIO POSSESSORIO E PETITORIO (RAPPORTO) - DOMANDA POSSESSORIA NEL GIUDIZIO PETITORIO - IN GENERE - COMPETENZA DEL GIUDICE DEL GIUDIZIO PETITORIO - DIRITTO DI PROPRIETA O DIRITTI REALI SULLA COSA OGGETTO DELLA TUTELA POSSESSORIA - PRESUPPOSTO - GIUDIZIO DI SIMULAZIONE AVENTE AD OGGETTO UN MERO DIRITTO DI NATURA PERSONALE ALLA RESTITUZIONE DEL BENE - NATURA PETITORIA - ESCLUSIONE.*
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - GIUDIZIO POSSESSORIO E PETITORIO (RAPPORTO) - DOMANDA POSSESSORIA NEL GIUDIZIO PETITORIO - IN GENERE - COMPETENZA DEL GIUDICE DEL GIUDIZIO PETITORIO - DIRITTO DI PROPRIETA O DIRITTI REALI SULLA COSA OGGETTO DELLA TUTELA POSSESSORIA - PRESUPPOSTO - GIUDIZIO DI SIMULAZIONE AVENTE AD OGGETTO UN MERO DIRITTO DI NATURA PERSONALE ALLA RESTITUZIONE DEL BENE - NATURA PETITORIA - ESCLUSIONE.*
Ai fini dell'applicazione dell'art 704 cod proc civ - secondo il quale ogni domanda relativa al possesso, per fatti avvenuti durante la pendenza del giudizio petitorio, va proposta davanti al giudice di quest'ultimo - dovendo il pretore, eventualmente adito, limitarsi ad adottare i provvedimenti temporanei - la natura petitoria deve essere ravvisata soltanto in quei giudizi nei quali si controverta sul diritto di proprieta o su altro diritto reale relativo alla cosa oggetto della tutela possessoria, e non anche in qualsiasi altra controversia che possa comunque aver riferimento, come tema di dibattito, a tale cosa. Non ha, pertanto, carattere petitorio, ai fini anzidetti, il giudizio di simulazione proposto in ordine ad un contratto relativo allo stesso bene, oggetto della tutela possessoria, ed avente ad oggetto un mero diritto di natura personale alla restituzione di tale bene. (V 2630/68, mass n 335139; (V 2426/64, mass n 303646).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 704
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)