Sez. L, Sentenza n. 114 del 08/01/1993 (Rv. 480185 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - Cassa integrazione guadagni | Lavoratori da porre in cassa integrazione - Scelta dell'imprenditore - Criteri sui licenziamenti per riduzione di personale o per la formazione delle graduatorie per la mobilità interaziendale ex legge n. 675 del 1977 - Esclusione.
Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - Cassa integrazione guadagni
In tema di scelta, da parte dell'imprenditore, dei lavoratori da porre in cassa integrazione, non possono trovare applicazione né i criteri previsti dall'accordo interconfederale del 20 dicembre 1950, recepito nel d.P.R. n. 1019 del 1960, sui licenziamenti per riduzione di personale, non sussistendo i presupposti per il ricorso all'analogia, né i criteri contemplati dall'art. 25 della legge n. 675 del 1977 per la formazione delle graduatorie per la mobilità interaziendale.
Riferimenti normativi: DPR 14/07/1960 num. 1019 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 1 CORTE COST., Legge 12/08/1977 num. 675 art. 24, Legge 12/08/1977 num. 675 art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)