Sez. L, Sentenza n. 2202 del 25/02/1995 (Rv. 490723 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Straordinario - Potere di scelta dei lavoratori di sospendere - Mancato rispetto del "limite esterno" - Onere probatorio del lavoratore - Prova della non imputabilità dell'inadempimento - Oneri del datore di lavoro - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
L'onere della prova del mancato rispetto del limite "esterno" al potere del datore di lavoro di scelta dei lavoratori da sospendere in caso di intervento della Cassa integrazione guadagni straordinaria, consistente nel necessario rispetto dei principi generali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cod.civ., grava sul lavoratore interessato, poiché sono in questione obbligazioni "di mezzi", la cui particolare struttura comporta che, allorché non si tratti di mancanza della prestazione, sia il creditore a dovere allegare (e provare) il fatto costituente inadempimento, cioè quei profili anomali e di inadeguatezza della prestazione che sostanziano l'inadempimento, fermo restando poi, ai sensi dell'art. 1218, l'onere del debitore di fornire la prova della non imputabilità dell'inadempimento così individuato. (Nella specie la S.C. - con riferimento a fatti risalenti al periodo 1982-1985 e a parziale correzione della motivazione della sentenza impugnata - ha osservato che, escluso dal giudice del merito l'obbligo del datore di lavoro di attuare una rotazione tra i dipendenti addetti ai settori lavorativi interessati dalla crisi, doveva ritenersi non rilevante la possibilità che il lavoratore ricorrente fosse adibito a mansioni diverse da quelle da lui svolte e coinvolte dal processo di ristrutturazione, tale circostanza essendo inidonea a concretare, di per sè, un violazione delle regole di buona fede e correttezza nella scelta dei lavoratori da collocare in Cassa integrazione guadagni).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 CORTE COST., Legge 12/08/1977 num. 675 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)