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Sez. 5, Sentenza n. 11949 del 13/07/2012 (Rv. 623335 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - CRITERI DI VALUTAZIONE | Operazioni con società estere infra-gruppo (cd. "transfer pricing") - Valutazione in base al "valore normale" ex art. 110 d.P.R. n. 917 del 1986 - Clausola antielusiva - Presupposti dell'elusione - Rettifica di costi - Onere della prova a carico del contribuente per l'esistenza e l'inerenza dei costi e per la verifica del valore normale dei beni e dei servizi - Produzione di uno studio di un consulente - Inidoneità.
Stato
decisa il 2012-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623335-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - CRITERI DI VALUTAZIONE

In tema di imposte sui redditi, e con riferimento all'applicazione della disciplina di cui all'art. 110 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (cd. "transfer pricing"), l'onere di fornire la dimostrazione dell'esistenza e dell'inerenza dei costi derivanti da servizi o beni prestati o ceduti da una società controllante estera ad una controllata italiana, nonché ogni elemento che consenta all'Amministrazione di verificare il normale valore dei relativi corrispettivi, incombente a carico del contribuente, non può ritenersi soddisfatto attraverso la produzione dello studio di un consulente, trattandosi di un mero parere, non vincolante, tanto più se di carattere generale e non riguardante la concreta operazione per cui è giudizio.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 9, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 110 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)