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Sez. 5, Sentenza n. 10742 del 08/05/2013 (Rv. 626523 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - IN GENERE | Operazioni con società estere infra-gruppo ("transfer pricing") - Disciplina di cui all'art. 76, quinto comma, d.P.R. n. 917 del 1986 - Finalità - Valore normale di mercato ex art. 9, terzo comma, del cit. d.P.R. - Oneri a carico dell'atto dell'amministrazione - Esistenza di transazioni commerciali tra imprese collegate - Sufficienza - Conseguenze - Prova del valore normale a carico del contribuente - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 2013-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626523-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - IN GENERE

In tema di determinazione del reddito di impresa, la disciplina di cui all'art. 76, quinto comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, finalizzata alla repressione del fenomeno economico del "transfer pricing", cioè lo spostamento di imponibile fiscale a seguito di operazioni tra società appartenenti al medesimo gruppo e soggette a normative nazionali differenti, non richiede di provare, da parte dell'amministrazione, la funzione elusiva, ma solo l'esistenza di transazioni tra imprese collegate, gravando invece sul contribuente, secondo le regole ordinarie di vicinanza della prova ex art. 2697 cod. civ., l'onere di dimostrare che tali transazioni sono intervenute per valori di mercato da considerarsi normali alla stregua dell'art. 9, terzo comma, del menzionato decreto, secondo cui sono da intendersi normali i prezzi di beni e servizi praticati "in condizioni di libera concorrenza", con riferimento "in quanto possibile" a listini e tariffe di uso, non escludendosi pertanto l'utilizzabilità, al descritto fine, di altri mezzi di prova.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 9 com. 3, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 76 com. 5, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)