Sez. 3, Sentenza n. 15892 del 17/12/2001 (Rv. 551178 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - LITISCONSORTI NECESSARI | Azione diretta promossa dal danneggiato contro l'assicuratore - Proposizione della domanda anche contro il responsabile del danno - Necessità - Litisconsorzio necessario tra assicuratore e responsabile del sinistro - Sussistenza - Notificazione della domanda al responsabile del danno - Mancata prova - Conseguenze - Dichiarazione di improcedibilità della domanda - Esclusione - Ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 102, secondo comma cod. proc. civ. - Necessità.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - LITISCONSORTI NECESSARI
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, qualora il danneggiato agisca direttamente contro l'assicuratore (art. 18, primo comma legge 990/1969), la domanda deve essere proposta anche contro il responsabile del danno (art. 23 legge citata), che assume, per l'effetto, la veste di litisconsorte necessario del primo in sede processuale, con la conseguenza che, ove manchi la prova che l'atto introduttivo del giudizio sia stato notificato anche al detto responsabile, la domanda non va dichiarata improcedibile, dovendosi, per converso, ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti della parte non citata, ex art. 102, secondo comma cod. proc. civ. Ne consegue, ancora, che, ove il giudice (come nella specie) dichiari erroneamente la domanda nulla, inammissibile o improcedibile, la sentenza va annullata ex artt. 354 primo comma e 383, terzo comma cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 23, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)