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Sez. 3, Sentenza n. 6074 del 30/05/1995 (Rv. 492588 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - LITISCONSORTI NECESSARI | Azione proposta dal danneggiato esclusivamente nei confronti del responsabile - Assicuratore del responsabile - Litisconsorte necessario - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 1995-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492588-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - LITISCONSORTI NECESSARI

Il rapporto litisconsortile necessario tra assicuratore e responsabile del danno, ai sensi dell'art. 23 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, sussiste nell'ipotesi di esercizio dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore, ai sensi dell'art. 18 dell'anzidetta legge, e non in quella in cui il danneggiato agisce direttamente ed esclusivamente nei confronti del responsabile del danno. In questo secondo caso, la partecipazione al giudizio dell'assicuratore può avvenire ad iniziativa dell'assicurato che lo chiami in causa a titolo di garanzia impropria, a norma dell'art. 106 cod. proc. civ., senza che sussista, in assenza di sua iniziativa, l'obbligo per il giudice di disporre l'integrazione del contraddittorio di cui all'art. 102 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)