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Sez. 1, Sentenza n. 17235 del 04/12/2002 (Rv. 558975 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE | Ricorso ex art. 111 Cost. - Deduzione di "violazioni di legge" - Carattere esclusivo - Inosservanza dell'obbligo di motivazione della sentenza - Rilevanza - Individuazione - Estremi.
Stato
decisa il 2002-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558975-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE

Con il ricorso per cassazione di cui all'art. 111, comma secondo, della Costituzione, si possono denunciare soltanto "violazioni di legge", con riferimento sia alla legge regolatrice del rapporto sostanziale controverso, sia alla legge regolatrice del processo. Conseguentemente, la inosservanza da parte del giudice dell'obbligo di motivazione su questioni di fatto può integrare la violazione di legge, e come tale è denunciabile con detto ricorso, soltanto ove si traduca in mancanza della motivazione stessa, che si verifica nei casi di radicale carenza di essa, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi o fra di loro logicamente inconciliabili, od obiettivamente incomprensibili, e sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento in sè, restando esclusa la riconducibilità in detta previsione di una verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione medesima in raffronto con le risultanze istruttorie.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)