diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1745 del 06/03/1996 (Rv. 496151 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ | Tutela delle lavoratrici madri - Contratti a tempo determinato con lo Stato o enti pubblici - Trattamento economico nel caso di inizio del periodo di interdizione dal lavoro nei sessanta giorni dall cessazione del rapporto - Soggetto erogatore - Individuazione - Disciplina ex art. 8 n. 103 del 1991 - Rilevanza.
Stato
decisa il 1996-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496151-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ

Riguardo alle dipendenti delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli altri enti pubblici assunte a termine, anche il trattamento economico di maternità loro dovuto nel caso in cui il periodo di astensione obbligatoria inizi successivamente alla cessazione del rapporto, e non oltre il decorso di sessanta giorni da tale cessazione, è posto a carico del soggetto pubblico già datore di lavoro, ai sensi della disposizione interpretativa di cui all'art. 8 del D.L. 29 marzo 1991 n. 103, convertito nella legge 1 giugno 1991 n. 166, che fa riferimento al combinato disposto degli artt. 15, primo comma, e 17 della legge n. 1204 del 1971, senza distinguere tra le ipotesi, previste dall'art. 17, in cui la risoluzione del rapporto interviene dopo l'inizio del periodo di interdizione dal lavoro ovvero antecedentemente ad esso. (Nella specie la S.C. ha annullato la sentenza impugnata, che, nell'ipotesi in questione, aveva ritenuto obbligato l'INPS).

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 13 com. 2, Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 15 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 17 CORTE COST., Decreto Legge 29/03/1991 num. 103 art. 8, Legge 01/06/1991 num. 166 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)