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Sez. 2, Sentenza n. 8945 del 09/09/1998 (Rv. 518749 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE | Regolamento edilizio - Distanza dal confine - Costruzione in aderenza - Omessa previsione della relativa facoltà - Conseguenze - Illegittimità.
Stato
decisa il 1998-09-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/518749-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE

La legittimità della costruzione in aderenza sussiste soltanto se la possibilità di costruire sul confine è contemplata dal regolamento edilizio, mentre è da escludere se questo - nella specie art. 23 del piano di fabbricazione del Comune di Carovigno, parte integrante del regolamento edilizio comunale- prescrive una determinata distanza dal confine, pur se nulla dispone per lo "ius aedificandi" in aderenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 877

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)