Sez. 2, Sentenza n. 3361 del 06/05/1985 (Rv. 441030 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE - FACOLTÀ DI COSTRUIRE IN ADERENZA O IN APPOGGIO E APPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO DELLA PREVENZIONE - NORMATIVA LOCALE - PRECISIONE DI DISTANZA DAL CONFINE ANZICHÉ FRA LE COSTRUZIONI - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE - FACOLTÀ DI COSTRUIRE IN ADERENZA O IN APPOGGIO E APPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO DELLA PREVENZIONE - NORMATIVA LOCALE - PRECISIONE DI DISTANZA DAL CONFINE ANZICHÉ FRA LE COSTRUZIONI - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
La facoltà di costruire in aderenza o in appoggio e la applicabilità del principio della prevenzione debbono ritenersi escluse, salva espressa previsione contraria, nel caso in cui la normativa edilizia locale, discostandosi dal criterio adottato dallo art. 873 cod. civ., stabilisca una distanza dal confine, anziché fra le costruzioni. Pertanto, quando il regolamento si limita a determinare la distanza dal confine e nulla aggiunge circa la facoltà di costruire in aderenza, tale facoltà deve ritenersi esclusa per le costruzioni successive all'entrata in vigore del regolamento, nonostante l'esistenza sul confine di fabbricati costruiti anteriormente. (principio affermato in fattispecie concernente l'applicazione degli artt. 23 e 75 del regolamento edilizio del comune di sestri levante). (V 618/80, mass n 404012; (V 618/80, mass n 404013).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)