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Sez. 3, Sentenza n. 3648 del 17/06/1985 (Rv. 441239 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE - BENE IN COMUNIONE TRA IL DEBITORE ED ALTRA PERSONE NON OBBLIGATE VERSO IL CREDITORE - PIGNORAMENTO COME OGGETTO DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA DEL DEBITORE; LEGITTIMAZIONE DEGLI ALTRI COMPROPRIETARI ALL'OPPOSIZIONE DI TESTO - ACCOGLIMENTO DELL'OPPOSIZIONE - CONSEGUENZA.*
Stato
decisa il 1985-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441239-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE - BENE IN COMUNIONE TRA IL DEBITORE ED ALTRA PERSONE NON OBBLIGATE VERSO IL CREDITORE - PIGNORAMENTO COME OGGETTO DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA DEL DEBITORE; LEGITTIMAZIONE DEGLI ALTRI COMPROPRIETARI ALL'OPPOSIZIONE DI TESTO - ACCOGLIMENTO DELL'OPPOSIZIONE - CONSEGUENZA.*

Qualora un bene, in comunione fra il debitore ed altre persone non obbligate verso il creditore, venga pignorato da quest'ultimo come oggetto di proprietà esclusiva del debitore medesimo, ai suddetti partecipanti non obbligati deve riconoscersi la facoltà di proporre opposizione di terzo, a norma dell'art. 619 cod. proc. civ., e l'accoglimento di tale opposizione, implicando il riconoscimento dell'Invalidità del vincolo del pignoramento limitatamente alle quote non di spettanza del debitore, comporta che il giudice della esecuzione deve circoscrivere l'espropriazione alla quota del debitore stesso, scegliendo fra le possibilità contemplate dallo art. 600 cod. proc. civ. (separazione in natura, vendita della quota indivisa, ordine di divisione).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 599, Cod. Proc. Civ. art. 600, Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)