Sez. L, Sentenza n. 19832 del 28/08/2013 (Rv. 628844 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE - RAPPORTO DEL SOCIO | Cooperative - Socio lavoratore - Possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi - Adozione del regolamento interno - Necessità - Condizioni - Deliberazione dello stato di crisi aziendale - Caratteri.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE - RAPPORTO DEL SOCIO
In tema di società cooperativa, con l'avvenuta sottoscrizione del contratto associativo il socio lavoratore aderisce alle disposizioni stabilite dal regolamento interno che sia stato adottato dalla società ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, trovando conseguentemente applicazione le disposizioni di cui all'art. 6, comma 1, lett. d) ed e) della legge cit., che consentono alla società, in caso di crisi aziendale, di deliberare una riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi e di prevedere forme di apporto anche economico da parte del socio lavoratore, al solo scopo di superare la difficoltà economica in cui versa l'impresa. Ne consegue che il principio generale dell'inderogabilità "in pejus" del trattamento economico minimo previsto dalla contrattazione collettiva può subire eccezioni esclusivamente nel caso di deliberazione del "piano di crisi aziendale", che deve contenere elementi adeguati e sufficienti tali da esplicitare l'effettività dello stato di crisi aziendale, la temporaneità di esso e dei relativi interventi e lo stretto nesso di causalità tra lo stato di crisi aziendale e l'applicabilità ai soci lavoratori di tali interventi.
Riferimenti normativi: Legge 03/04/2001 num. 142 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)