Sez. L - , Sentenza n. 19096 del 18/07/2018 (Rv. 649882 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE - RAPPORTO DEL SOCIO | Cooperative - Socio lavoratore - Deliberazione di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi e di forme di apporto anche economico del socio lavoratore - Condizioni - Temporaneità dello stato di crisi - Necessità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE - RAPPORTO DEL SOCIO
In tema di società cooperative, la deliberazione, nell'ambito di un piano di crisi aziendale, di una riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi del socio lavoratore e di forme di apporto anche economico da parte di questi, ex art. art. 6, comma 1, lett. d) ed e), della l. n. 142 del 2001, in deroga al principio generale del divieto di incidenza "in pejus" del trattamento economico minimo previsto dalla contrattazione collettiva, di cui all'art. 3 della predetta legge, è condizionata alla necessaria temporaneità dello stato di crisi e, quindi, all'essenziale apposizione di un termine finale ad esso.
Riferimenti normativi: Legge 03/04/2001 num. 142 art. 3, Legge 03/04/2001 num. 142 art. 6 com. 1 lett. D, Legge 03/04/2001 num. 142 art. 6 com. 1 lett. E, Legge 14/02/2003 num. 30 art. 9 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2516, Costituzione art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)