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Sez. U, Sentenza n. 12255 del 16/11/1992 (Rv. 479541 - 01)

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - Enti pubblici | Ente pubblico non economico - I.N.P.S. - Perdita dell'integrità fisica del dipendente per causa di servizio - Concessione di un indennizzo - Domanda del dipendente I.N.P.S. - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza.
Stato
decisa il 1992-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479541-01

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - Enti pubblici

La domanda con la quale il dipendente dell'I.N.P.S., ente pubblico non economico sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, pretenda la concessione di un indennizzo per la perdita dell'integrità fisica dipendente da causa di servizio, ai sensi dell' art. 32 d.P.R. 26 maggio 1076 n. 411 e del regolamento del personale dell'ente medesimo, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, trovando titolo immediato e diretto nel rapporto di pubblico impiego.

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., DPR 26/05/1976 num. 411 art. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)