Sez. U, Sentenza n. 8680 del 08/08/1995 (Rv. 493599 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Dipendente o ex dipendente I.N.P.S. - Equo indennizzo o rendita per malattia dipendente da causa di servizio - Richiesta - Causa relativa - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Devoluzione.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
La domanda del dipendente o dell'ex dipendente dell'I.N.P.S., volta ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una malattia da lui contratta e la conseguente determinazione e liquidazione di un equo indennizzo o di una rendita, a norma del regolamento del personale di detto Istituto - ente pubblico non economico sottoposto alla vigilanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale -, appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, atteso che la domanda stessa non attiene ad un rapporto previdenziale autonomo ed indipendente dal rapporto di pubblico impiego, ma trova in questo il proprio titolo diretto ed immediato.
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., DPR 26/05/1976 num. 411 art. 32
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)