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Sez. L, Sentenza n. 1861 del 08/03/1990 (Rv. 465748 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER FINITA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - IN GENERE - GARANZIE PROCEDIMENTALI EX ART. 7 STATUTO LAVORATORI - PUBBLICITÀ DEL CODICE DISCIPLINARE - NECESSITÀ PER IL LICENZIAMENTO - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1990-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465748-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER FINITA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - IN GENERE - GARANZIE PROCEDIMENTALI EX ART. 7 STATUTO LAVORATORI - PUBBLICITÀ DEL CODICE DISCIPLINARE - NECESSITÀ PER IL LICENZIAMENTO - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*

Con riguardo alle garanzie procedimentali di cui all'art. 7 dello statuto dei lavoratori, mentre le prescrizioni del secondo e terzo comma sulla contestazione preventiva dell'addebito e sull'audizione e difesa del lavoratore incolpato sono di generale applicazione a qualsiasi licenziamento (ontologicamente) disciplinare prescindendo dalla sua espressa inclusione tra le sanzioni da parte della normativa legislativa o validamente posta dal datore di lavoro, invece la prescrizione del primo comma di tale norma in ordine alla previa pubblicità del cosiddetto codice disciplinare trova applicazione solo nel caso della predeterminazione, da parate della contrattazione collettiva, di specifiche ipotesi di giusta causa o giustificato motivo di licenziamento. (nella specie la suprema Corte ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva ritenuto applicabile anche la prescrizione del primo comma dell'art. 7 cit. In un'ipotesi in cui una dipendente di una compagnia aerea era stata licenziata per alterazione delle scritture dell'azienda, atteso che la disciplina posta dal C.C.n.L. 14 aprile 1978 di categoria prevedeva, tra l'altro, come ipotesi di licenziamento in tronco il compimento da parte del dipendente di azioni costituenti delitto a termini di legge). (V 846/89, mass n 461864; (V 4823/87, mass n 459461).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 com. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 com. 2 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)